Mancato rilascio al locatore dell'immobile alla scadenza del precedente contratto di locazione in scadenza - Impossibilità sopravvenuta della prestazione di consegna al nuovo conduttore - Esclusione.
In tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, l'inottemperanza del precedente locatario all'obbligazione di rilascio alla scadenza del contratto non può essere dedotta quale sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c. per escludere l'inadempimento del locatore all'obbligazione di consegnare l'immobile al conduttore nel termine pattuito.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 5782 del 04/03/2024 (Rv. 670455-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1256, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_1575, Cod_Civ_art_1218