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Obbligazioni del conduttore - danni per ritardata restituzione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31233 del 05/12/2024 (Rv. 673098-01)

Locazione non abitativa - Domanda di condanna specifica al pagamento dell’indennità ex art. 1591 c.c. - Ripartizione degli oneri probatori sul locatore e sul conduttore - Criteri.

In tema di responsabilità del conduttore per ritardata restituzione dell'immobile locato, il locatore-creditore che domanda il pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c. ha l'onere di dimostrare la fonte (contrattuale) del suo diritto di credito, mentre spetta al debitore-conduttore provare il (pur tardivo) adempimento compiuto con l'avvenuta riconsegna del bene.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31233 del 05/12/2024 (Rv. 673098-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1591, Cod_Civ_art_2697