Costituzione della Repubblica - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19672 del 16/07/2025 (Rv. 675236 - 01)
Straniero (condizione dello) - Protezione complementare - Precedente penale - Automatismo ostativo - Esclusione - Pericolosità sociale del richiedente - Valutazione in concreto e all’attualità - Necessità - Fattispecie.
In tema di protezione complementare, in ipotesi di condanna del cittadino straniero per i reati previsti dall'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, non opera alcun automatismo ostativo al riconoscimento della predetta protezione e non ricorre una presunzione assoluta di pericolosità sociale del richiedente, che deve essere, invece, accertata in concreto e all'attualità. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso proposto avverso la decisione del Tribunale che, pur dando atto di un percorso di integrazione sul territorio nazionale, dello svolgimento di un'attività lavorativa a tempo indeterminato e della titolarità di un contratto di locazione stipulato nel 2014, aveva ritenuto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno la presenza di un precedente penale a carico del ricorrente).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 19672 del 16/07/2025 (Rv. 675236 - 01)