Impianto di videosorveglianza in locale commerciale - Trattamento dei dati personali - Configurabilità - Conseguenze - Obbligo di informativa ex art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2006 - Sussistenza. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17440 del 02/09/2015
L'immagine di una persona costituisce dato personale, rilevante ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 196 del 2003 (cd. codice della privacy), trattandosi di dato immediatamente idoneo a identificare una persona a prescindere dalla sua notorietà, sicché l'installazione di un impianto di videosorveglianza all'interno di un esercizio commerciale, allo scopo di controllare l'accesso degli avventori, costituisce trattamento di dati personali e deve formare oggetto dell'informativa di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 2003, rivolta ai soggetti che facciano ingresso nel locale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 17440 del 02/09/2015