Trasmissione di informazioni ad una singola persona giuridica, con pluralità di dipendenti - "Diffusione" di dati sensibili - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10280 del 20/05/2015
La trasmissione di informazioni ad una singola persona giuridica non costituisce "diffusione" di dati sensibili, ex art. 4, comma 1, lett. m), del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, perché effettuata ad un unico determinato soggetto, senza che sia esigibile, da parte di chi la pone in essere, la previa identificazione della persona fisica a cui indirizzare la comunicazione; nè rileva che la destinataria abbia un numero significativo di dipendenti, operando la persona giuridica attraverso i suoi organi ed "interna corporis", sicchè la loro conoscenza di quei dati è necessaria affinchè, alla stregua del principio di immedesimazione organica, gli effetti di quella comunicazione si producano in capo alla società destinataria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 10280 del 20/05/2015