personalità (diritti della) - riservatezza - stampa - diritto di cronaca – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012
Diffusione di dati sensibili su libri o periodici - Liceità - Condizioni - Nozione di "essenzialità" dell'informazione - Valutazione - Criteri. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012
Al giornalista è consentito divulgare dati sensibili senza il consenso del titolare né l'autorizzazione del Garante per la tutela dei dati personali, a condizione che la divulgazione sia "essenziale" ai sensi dell'art. 6 del codice deontologico dei giornalisti (approvato con provvedimento del Garante per la tutela dei dati personali del 29 luglio 1998, tuttora vigente), e cioè indispensabile in considerazione dell'originalità del fatto o dei modi in cui è avvenuto. La valutazione della sussistenza di tale requisito costituisce accertamento in fatto, che il giudice di merito deve compiere caso per caso, indicando analiticamente le ragioni per le quali ritiene che sussista o meno il suddetto requisito dell'essenzialità (in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale ritenuto "non essenziale" e quindi illecita la divulgazione delle abitudini sessuali di persona imputata di un omicidio a sfondo sessuale).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012