Lesione all'onore e alla reputazione del protestato - Liquidazione del danno - Valutazione equitativa - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3427 del 14/02/2014
L'illegittima levata di un protesto crea nell'attuale regime di mercato, che si fonda, in via principale, sul credito, un'inevitabile lesione dell'immagine del soggetto protestato, comportando una maggiore difficoltà di accesso al credito, idonea a tradursi nella negazione o riduzione di futuri prestiti ovvero nella richiesta immediata di esazione di crediti, e determinando un danno, la cui liquidazione può essere effettuata dal giudice anche in via equitativa. (Nella specie, il giudice di merito aveva limitato l'ammontare del danno entro una soglia risarcitoria contenuta tenendo conto che i fatti erano avvenuti nel contesto d'una realtà economica di non particolare grandezza ed importanza).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 3427 del 14/02/2014
com. 1, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 51