Firma dell'avallante - Effetti - Operatività, nel rapporto tra avallante e avallato, dell'art. 1988 cod. Civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22186 del 20/10/2014
La firma apposta dall'avallante ad una cambiale dà luogo esclusivamente ad una obbligazione cartolare, in quanto la promessa di pagamento insita nella sottoscrizione della cambiale sussiste esclusivamente nei rapporti tra emittente e prenditore o fra girante ed il suo immediato giratario, onde solo nell'ambito di tali rapporti opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1988 cod. Civ., non anche nei rapporti tra avallante e avallato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 22186 del 20/10/2014