Assegni post datati a rischio di incasso Le conseguenze delle nuove norme di cui all'art. 49 della l. 231/07
Assegni post datati a rischio di incasso (Rassegna stampa- Data Pubblicazione 28/4/2008 Articolo tratto da: Italia Oggi Luciano De Angelis e Christina Feriozzi)
Assegni post datati a rischio di incasso - Rassegna stampa- (Data Pubblicazione 28/4/2008 Articolo tratto da: Italia Oggi Luciano De Angelis e Christina Feriozzi)
Le conseguenze delle nuove norme di cui all'art. 49 della l. 231/07, in vigore dal 30 aprile
Il problema interessa gli assegni girati ultrasoglia o privi di codice fiscale
Gli assegni recanti data successiva al 29 aprile, che abbiano subito delle girate, rischiano di non poter essere incassati. In proposito bisogna distinguere: quelli pari o superiori a 5 mila euro non saranno pagati dalle banche in ogni caso; gli assegni inferiori a 5 mila euro non saranno incassabili nel caso in cui non rechino il codice fiscale del girante. Di contro i titoli ultrasoglia, intestati al beneficiario che non hanno subito girate, saranno pagabili ma assoggettati a sanzioni.
Il problema, evidentemente, riguarda i cosiddetti assegni post datati che, dopo il 29 aprile, rischiano di diventare carta straccia. È quanto risulta dalle nuove disposizioni in tema di trasferibilità degli assegni introdotte dall'art. 49 del dlgs 231/07 in vigore dal prossimo 30 aprile.
Gli assegni post datati. L'emissione di un assegno post datato è procedura, si ricorda, illegale. Ciò nonostante va evidenziato che il rilascio di detto titolo di credito dopo l'entrata in vigore del dlgs n. 507/99 non configura più un illecito penale, bensì, solo una condotta sanzionabile amministrativamente per evasione dell'imposta di bollo (dpr 642/72).
Di fatto, il rd 21 dicembre 1933, n. 1736 (cosiddetta «legge assegno») all'art. 31 dispone: «L'assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione». Da quanto sopra deriva che la data successiva (post datazione) non induce di per sé la nullità dell'assegno bancario, ma comporta soltanto la nullità del relativo patto di contrarietà a norme imperative poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito e, concretamente consente al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento.
Non si configura, quindi, una sanzione specifica per chi emette assegni post datati, anche se di norma (regola di fatto quasi sempre disattesa), qualora il beneficiario li ponga all'incasso prima della data indicata, la banca pur dovendo pagare l'assegno (ovviamente se c'è la provvista), avrebbe l'obbligo di denunciare all'Ufficio del registro chi ha emesso l'assegno per evasione dell'imposta di bollo, dovuta ai sensi del dpr n. 642/1972.
L'assegno post datato «a vuoto». Da quanto sopra potrebbe ingenerarsi l'idea di una sostanziale equiparazione fra «assegno post datato» e «cambiale» quali mezzi a garanzia dei pagamenti differiti. Ma a ben vedere non è così. Qualora, infatti, alla data di presentazione del titolo di credito non vi sia la disponibilità sul conto corrente bancario del debitore, per poter procedere al protesto, l'art. 121 della legge sull'assegno bancario impone la regolarizzazione fiscale a carico del presentatore del titolo, in quanto da parificarsi alla cambiale. Per dare il via all'azione esecutiva del titolo, nel caso in cui questo non possa assolvere alla sua funzione di pagamento, risultando di fatto «scoperto», il prenditore dovrà, quindi, a propria cura recarsi all'Agenzia delle entrate territorialmente competente, pagare l'imposta evasa (12x1.000 sull'importo) nonché le specifiche sanzioni previste dall'art. 25, comma 1 del decreto 642/1972 (da 1 a 5 volte l'imposta evasa).
Al pagamento di detta imposta, oltre alle relative sanzioni il presentatore dell'assegno bancario postdatato dovrà aggiungere anche le spese notarili per il protesto, affinché il titolo abbia i requisiti indispensabili per l'efficacia esecutiva ed eviti un eventuale opposizione del debitore.
Ovviamente l'assegno a vuoto non è privo di conseguenze per l'emittente quando viene messo all'incasso. Il decreto legislativo n. 507/1999, benché ne abbia depenalizzato la punibilità, ha previsto la sanzione pecuniaria amministrativa graduata: da euro 516 a 3.098 euro se l'assegno scoperto è sino a 10.329 euro, da 1.032 euro a 6.197 euro se l'assegno scoperto è superiore a 10.329 euro. C'è anche l'interdizione dall'emissione di assegni se la somma supera i 2.582,28 euro e se chi lo ha emesso non lo onora entro 60 giorni. Competente per tutte queste sanzioni è il prefetto. Va ricordato, inoltre che in caso di assegno scoperto la banca scrive al cliente inviandogli un «preavviso di revoca» e avvertendolo che se non paga entro 60 giorni verrà iscritto al Cai ovvero alla Centrale d'allarme interbancaria presso la Banca d'Italia. La Cai esclude dal sistema dei pagamenti i soggetti e i titoli a rischio registrando i nominativi di tutti coloro che hanno emesso assegni senza autorizzazione o senza copertura in modo che nessuna banca, ufficio postale, possa pagare assegni da essi emessi, né rilasciargli nuovi libretti.
Conseguenze della decorrenza del 30 aprile. Tutto quanto sopra premesso, cerchiamo ora di analizzare quali saranno le conseguenze sugli assegni post datati delle nuove norme che, ai sensi dell'art. 49, comma 20 del dlgs 231/07, entreranno in vigore dal prossimo 30 aprile.
In merito ai titoli in commento potranno verificarsi le seguenti tre situazioni:
1) in relazione al fatto che gli assegni bancari saranno trasferibili solo per importi inferiori a 5 mila euro, non potranno essere onorati nei confronti di eventuali giratari, chéque ultrasoglia anche qualora fosse indicato sul titolo il codice fiscale (o i codici fiscali degli stessi). Da ciò consegue che, qualora si detengano, anche a garanzia, assegni post datati pari o superiori a 5 mila euro, oggetto di girata e recanti una data di emissione successiva al 29 aprile, gli stessi non sarebbero pagati all'ultimo giratario;
2) diversa situazione si verifica nel caso di assegni, sempre recanti data di emissione successiva al 29 aprile 2008, ma rilasciati per importi inferiori ai 5 mila euro. Anche in questi casi l'ultimo giratario rischia di non vedersi onorato il titolo, ma ciò esclusivamente a patto che i giranti non abbiano inserito nella girata, oltre alla propria firma, il relativo codice fiscale. In questo caso, il rischio concretamente sussiste per assegni emessi anteriormente all'emanazione del dlgs 231/07 laddove l'obbligo di inserimento del C.F. del girante non era previsto;
3) una terza ipotesi, inerente ad assegni post datati è quella del titolo emesso per importi ultrasoglia direttamente dal traente al beneficiario ma privo di clausola di intrasferibilità (non richiesta per assegni fino a 12.500 euro fino al 29 aprile). In questi casi, si legge tra l'altro nella circolare Mef del 20 marzo scorso, gli assegni «_ saranno pagati dalle banche o Poste italiane spa con obbligo per queste ultime di comunicare l'irregolarità dell'assegno al ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 51, comma 1 (del dlgs 231/07, ndr)». In proposito, ricordiamo che la sanzione, prevista dal comma 1 dell'art. 58 del dlgs 231/07, è applicabile in misura dall'1 al 40% dell'importo trasferito, con possibilità di ricorso all'istituto dell'oblazione (ex art. 16, legge 689/81). Luciano De Angelis e Christina Feriozzi