Titoli di credito - assegno bancario Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17749 del 30/07/2009
Funzione solutoria - Momento perfezionativo - Riscossione della somma portata dal titolo - Configurabilità - Consegna dei titoli al creditore - Prova del pagamento - Condizioni - Mancato incasso - Onere della prova a carico del creditore - Modalità di adempimento.
In caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l'effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, "pro solvendo"; tuttavia, poiché l'assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell'obbligazione, è sufficiente che il debitore dimostri l'avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una "probatio diabolica", in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17749 del 30/07/2009