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Contratti di borsa - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8089 del 21/04/2016

Valori mobiliari - Contratti per la gestione di portafogli - Obblighi comportamentali dell'intermediario - Contenuto - Preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale - Sussistenza - Fondamento.

Nei contratti aventi ad oggetto la gestione di portafogli di valori mobiliari, gli obblighi di comportamento normativamente posti a carico dell'intermediario (art. 36 e ss. del reg. Consob n. 11522 del 1998) prevedono, tra l'altro, la preventiva indicazione del grado di rischio di ciascuna linea di gestione patrimoniale; si tratta di una prescrizione vincolante evincibile dall'Allegato 3, sub C), del reg. Consob n. 11522, dettata al fine d'indicare le modalità di esecuzione dell'obbligo di fornire all'investitore un parametro oggettivo coerente dei rischi connessi alle singole gestioni (art. 42 del menzionato regolamento).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8089 del 21/04/2016