Titoli di credito - assegno bancario – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 705 del 16/01/2015
Revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni - Comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento - Attestazione dell'agente postale - Natura - Contestazione del relativo contenuto - Proposizione di querela di falso - Necessità - Fondamento.
In caso di comunicazione della revoca ad emettere assegni effettuata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione apposta sull'avviso dall'agente postale, se sottoscritta, fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto dell'art. 1 della legge 20 novembre 1982, n. 890, e gode della stessa forza certificatoria della relata di una notificazione eseguita direttamente dallo stesso ufficiale giudiziario. Ne consegue che anche nel caso la firma sull'avviso di ricevimento sia illeggibile, il destinatario che affermi di non aver mai ricevuto l'atto, e in particolare di non avervi mai apposto la propria firma, ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare il suddetto avviso a mezzo di querela di falso.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 705 del 16/01/2015