apertura di credito bancario (nozione, caratteri, distinzioni) - Interessi usurari - Divieto - Apertura di credito in conto corrente - Clausola di applicazione di un determinato tasso sugli interessi dovuti con fluttuazione tendenzialmente aperta e automatica correzione in caso di superamento del tasso usurario - Nullità.
Il divieto di pattuire interessi usurari, previsto per il mutuo dall'art. 1815, comma 2, c.c., è applicabile a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa l'apertura di credito in conto corrente, sicché è nulla per contrarietà a norme imperative la clausola, ivi contenuta, che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta con la correzione dell'automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ossia mediante la sola astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016