Mutuo fondiario ex art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976 - Distribuzione dell'onere della prova tra creditore e debitore sulla erogazione del mutuo e sulla restituzione delle somme.
In caso di stipulazione del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando, in tal caso, al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e degli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9389 del 10/05/2016