Pagamento a soggetto non legittimato - Responsabilità speciale della banca che lo ha eseguito - Ambito applicativo - Delimitazione - Estensione anche all'ipotesi di azione proposta dalla banca emittente verso quella girataria per l'incasso - Esclusione - Fondamento.
La speciale responsabilità, estesa anche alla condotta incolpevole, incombente sulla banca negoziatrice che abbia erroneamente consentito la riscossione, pur senza colpa, dell'importo di un assegno circolare da parte di chi non ne era titolare, trova applicazione esclusivamente nel rapporto tra la prima e l'intestatario effettivo del titolo, e non anche quando, come nella specie, la banca trattaria abbia agito nei confronti della negoziatrice girataria per l'incasso, dovendosi, invece, in tale ipotesi, accertare l'eventuale condotta colpevole di quest'ultimo soggetto.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6560 del 05/04/2016