nullita' della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista - "overruling" - configurabilita' - esclusione - corte di cassazione, ordinanza n. 20172 del 3 settembre 2013
La Sesta Sezione Civile ha affermato che l’esclusione del diritto della banca ad operare qualsiasi capitalizzazione degli interessi a debito del correntista, in seguito alla dichiarazione di nullità della relativa pattuizione contenuta in contratto stipulato prima del 22 aprile 2000, secondo quanto precisato dalla sentenza n. 24418 del 2010 resa dalle Sezioni Unite, non integra alcuna ipotesi di “overruling” a tutela dell’affidamento della stessa banca, trattandosi di mutamento di giurisprudenza riguardante norme di carattere sostanziale e non processuale.
Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20172 del 3 settembre 2013 (dal sito web della Corte di Cassazione)