Ordine di non pagare eseguito dalla banca - Protesto del titolo - Responsabilità della banca trattaria verso il traente - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23077 del 10/10/2013
Non costituisce danno risarcibile il pregiudizio subito dal traente in seguito al protesto di un assegno bancario per mancato pagamento, allorché la banca trattaria abbia adempiuto all'ordine di non pagare il titolo, impartito dal cliente per iscritto prima della scadenza del termine di presentazione, non potendo farsi discendere dalla non imperatività dell'ordine di non pagare prima dello spirare del termine, di cui all'art. 35 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, anche l'illiceità della sua condotta.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23077 del 10/10/2013