Protesto illegittimo - Danno "in re ipsa" alla reputazione - Esclusione - Risarcimento - Onere della prova. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013
Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013