Centrale Rischi della Banca d'Italia - Segnalazione di una posizione in sofferenza Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7958 del 01/04/2009
Disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali - Segnalazione erronea - Responsabilità civile della Banca d'Italia - Configurabilità - Legittimazione passiva in ordine all'azione ex art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Sussistenza - Rettifica o cancellazione Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7958 del 01/04/2009
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La segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza.
Nella gestione della Centrale dei Rischi, la Banca d'Italia non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali, dettata dal d.lgs. 3 giugno 2003, n. 196, in quanto la riconducibilità di tale trattamento all'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 2, lettera d), del d.lgs. cit. esclude soltanto l'applicabilità della tutela amministrativa e di quella alternativa alla tutela giurisdizionale, ma non anche di quella giurisdizionale prevista dall'art. 152 e di quella dinanzi al Garante nelle forme previste dall'art. 141, lettere a) e b): è pertanto configurabile una responsabilità civile della Banca d'Italia in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. cit., con la conseguenza che spetta alla medesima Banca la legittimazione passiva in ordine all'azione proposta dall'interessato per ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata, in ordine alla quale il giudice, ai sensi dell'art. 152, comma 12, può provvedere anche in deroga al divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7958 del 01/04/2009
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Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7958 del 01/04/2009
MOTIVI DELLA DECISIONE
p. 2.1.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia:
"violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117, comma 3, art. 127, comma 2, e art. 1327 cod. civ. in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 51, art. 53, comma 1, lett. b), art. 67, comma 1, lett. b), artt. 106 e 107, come integrati: a) dalla Delib. Comitato Interministeriale del credito e del risparmio (CICR) 29 marzo 1994; b) dalla Circolare Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 in tema di istruzioni per gli intermediari creditizi nel testo risultante dall'8^ aggiornamento del 14 novembre 2001 e dal provvedimento della Banca d'Italia del 5 agosto 1995 denominato "Obbligo di partecipazione degli intermediari finanziari al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia". Omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia. Il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".
In sintesi il ricorrente deduce che qualora si ritenesse che il Tribunale abbia ritenuto valido il negozio di finanziamento in oggetto, così implicitamente rigettando la questione di nullità posta dal ricorrente, la sentenza incorrerebbe: a) nel vizio di violazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117, comma 3, art. 127, comma 2; b) nel vizio di omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia; laddove, invece, si ritenesse che il Tribunale abbia considerato implicitamente irrilevante la questione giuridica rimessa al suo apprezzamento, la sentenza incorrerebbe a) nel vizio di violazione della disciplina speciale in tema di segnalazione alla Centrale Rischi; b) nel vizio omessa/insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.
p. 2.2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 51 e art. 53, comma 1, lett. b), art. 67, comma 1, lett. b), artt. 106 e 107 - come integrati: a) dalla Delib. Comitato interministeriale del credito e del risparmio (CICR) 29 marzo 1994; b) dalla Circolare Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 in tema di istruzioni per gli intermediari creditizi nel testo risultante dall'8^ aggiornamento del 14 novembre 2001 e dal provvedimento della Banca d'Italia del 5 agosto 1995 denominato "Obbligo di partecipazione degli intermediari finanziari al servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia" - in relazione all'art. 1 disp. gen.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". In sintesi il ricorrente deduce che la sentenza impugnata:
a) non applica il dato normativo come sopra chiarito ed interpretato, ma utilizza un presupposto per la segnalazione alla Centrale Rischi estraneo e comunque differente da quello voluto dall'ordinamento, incorrendo così nel vizio di violazione e/o falsa applicazione della normativa richiamata;
b) non chiarisce minimamente l'itinerario logico e giuridico sotteso all'operazione ermeneutica di traslare il concetto di insolvenza in quello di inadempimento ne' chiarisce per quale ragione i due concetti dovrebbero essere considerati come equivalenti ai fini della specifica disciplina qui considerata, con ciò incorrendo in vizio di omessa/insufficiente e/o contraddittoria motivazione su questione rilevante ai fini della decisione;
c) da diversa angolazione, incorre comunque nel vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione laddove riconduce la posizione del ricorrente alla sua asserita "manifesta volontà di non adempiere" anziché rilevare che tale pretesa volontà inadempiente non sussiste e non è comunque configurabile, perché, come più volte rimarcato, una volta preso atto della situazione il ricorrente ha opposto alle pretese della Banca proprio le specifiche questioni richiamate nell'esposizione del primo motivo d'impugnazione con esplicito riferimento alla loro rilevanza ai fini della decisione:
non dunque un comportamento strumentale e dilatorio, ma la legittima aspettativa di ottenere l'accertamento dei propri diritti. p. 2.3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia "violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 7, art. 8, comma 2, artt. 145, 146-151, 152; comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio. Il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".
Lamenta, in estrema sintesi, che il Tribunale non abbia motivato in ordine alle eccezioni di inammissibilità della domanda e di difetto di legittimazione sollevate dalla Banca d'Italia.
Deduce che la normativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003 consentirebbe al ricorrente "di ottenere un provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia come destinataria Banca d'Italia ai fini della cancellazione del proprio nominativo dalla Centrale Rischi, categoria Sofferenze".
p. 3.- Osserva preliminarmente la Corte che l'esame dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Banca d'Italia nel controricorso e, sebbene non fatta oggetto di rituale ricorso incidentale, reiterata con la memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., è necessario non perché oggetto del terzo motivo del ricorso principale (in tale parte inammissibile per difetto di interesse del ricorrente, in assenza di esplicita pronuncia del giudice del merito) ma perché concerne, in generale, l'individuazione della disciplina applicabile alla controversia oggetto del ricorso.
Invero, il Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato (art. 5), intendendosi per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati (art. 4).
Salvo le eccezioni elencate nell'art. 8, l'interessato può esercitare i diritti di accesso (e di rettificazione, cancellazione, opposizione etc... ) disciplinati dall'art. 7, con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo ovvero con ricorso al Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, delle dette eccezioni, in relazione alle quali i diritti di cui all'art. 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'art. 145, si riferisce alla fattispecie in esame quella prevista dall'art. 8, comma 2, lett. d), concernente i trattamenti di dati personali effettuati "da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità". Si tratta, in particolare, dei servizi o sistemi centralizzati di rilevazione dei rischi creditizi, prevalentemente di rilevante importo, istituiti in base al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia con deliberazioni del Cicr, regolati da istruzioni della Banca d'Italia e sottoposti alla relativa vigilanza. Peraltro, anche in relazione a tali attività di trattamento dei dati personali il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, provvede nei modi di cui agli artt. 157, 158 e 159 (art. 8, comma 3). Ossia, con le modalità indicate nell'art. 159, il Garante provvede alla richiesta di informazioni e di esibizione di documenti e ai necessari accertamenti (art. 158), disponendo, tra l'altro, accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
Dall'esame del complesso delle norme innanzi richiamate si trae, dunque, il convincimento che la Banca d'Italia, in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla Centrale Rischi, non è estranea all'applicazione del codice in esame, essendo esclusi soltanto alcuni rimedi altrimenti a disposizione dell'interessato, come la tutela amministrativa (Sezione 2^ del codice) e quella definita dal codice come "tutela alternativa a quella giurisdizionale" (Sezione 3^), mentre resta applicabile, ovviamente, la tutela giurisdizionale di cui al Capo 2^ (art. 152) oltre a quella dinanzi al Garante nelle forme del reclamo per rappresentare una violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali e della segnalazione al fine di sollecitare un controllo della disciplina medesima (art. 141, lett. a e b). La conseguenza è quella dell'applicabilità delle norme generali in tema di trattamento dei dati di cui all'art. 11 ("1. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati) e in tema di responsabilità per i danni cagionati per effetto del trattamento di cui all'art. 15 "1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c.. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'art. 11").
Peraltro, che la Banca d'Italia non possa sottrarsi alla disciplina comune in tema di responsabilità civile nel trattamento dei dati discende dall'ovvia considerazione che, per errore di uno degli "incaricati" (definiti come "le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile"), la segnalazione da parte del responsabile potrebbe essere recepita e trattata in modo non corretto.
Sì che appare del tutto irrilevante la pronuncia del Garante richiamata dalla Banca d'Italia in sede di memoria, con la quale è stato ritenuto inammissibile il ricorso nei confronti della Banca d'Italia "in quanto il trattamento dei dati effettuato da tale Istituto per la gestione della ... Centrale dei rischi rientra tra quelli rispetto ai quali, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. d), del codice, non possono essere esercitati i diritti di cui all'art. 7, ne' può essere proposto ricorso al Garante ai sensi dell'art. 145 del codice" (Provvedimento del 26 luglio 2006, doc. web n. 1332498, del Garante per la protezione dei dati personali). D'altra parte, la Banca d'Italia non si sottrae alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 152 del codice, il cui comma 12 dispone che con la sentenza il giudice provvede sulla domanda "anche in deroga al divieto di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile".
p. 3.1.- Alla luce di tali premesse e precisazioni possono essere congiuntamente esaminati i primi due motivi del ricorso che, alla luce della giurisprudenza di questa stessa Sezione (Sez. 1^, 12 ottobre 2007 n. 21428), sono fondati.
Va evidenziato, in proposito, che il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d'Italia è disciplinato dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994 (G.U. 20 aprile 1994, n. 91) e dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in conformità della stessa, trasfuse nella Circolare n. 139 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti. La Delib. è stata assunta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett. b), art. 67, comma 1, lett. b), e art. 107, comma 2, (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "T.U."), i quali conferiscono al CICR il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente, delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 T.U. cit.. In particolare, il testo delle istruzioni in vigore all'epoca dei fatti dedotti dal ricorrente è quello di cui alla Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 - 8^ Aggiornamento del 14 novembre 2001, essendo entrato in vigore il successivo aggiornamento nel 2005. Tra le cinque categorie di rischi classificati nelle predette istruzioni, quella che qui rileva è la quinta, riferita alle "sofferenze".
Secondo la Circolare (cap. 2^, p. 5) "nella categoria di censimento "sofferenze" va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie (reali o personali) poste a presidio dei crediti. L'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito.
Costituiscono un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nelle sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella categoria di censimento "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti particolari". Non confluiscono altresì nelle sofferenze i crediti ristrutturati e i crediti in corso di ristrutturazione, i quali vanno segnalati nella pertinente categoria di censimento ed evidenziati mediante i previsti valori della variabile di classificazione stato del rapporto. Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati, al lordo delle svalutazioni eventualmente effettuate, per un ammontare comprensivo del capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il recupero dei crediti. In caso di svalutazione di posizioni ritenute definitivamente irrecuperabili dagli organi aziendali e passate a perdita, la segnalazione dei crediti in sofferenza deve essere effettuata al netto di tali svalutazioni. La segnalazione in sofferenza di una cointestazione presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza". Il p. 6 della Circolare in questione prevede l'ipotesi della sospensione della segnalazione delle sofferenze, disponendo che "la segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando:
viene a cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
- il credito viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio; rimborsi parziali del credito comportano la riduzione dell'importo segnalato;
- il credito viene ceduto a terzi;
- gli organi competenti dell'intermediario con specifica delibera abbiano preso atto della non recuperabilità del credito ovvero rinunciato ad avviare o proseguire gli atti di recupero, per motivi di convenienza economica in relazione all'ammontare del credito. Se la delibera riguarda solo una parte del credito, l'importo da segnalare nell'utilizzato va conseguentemente decurtato. Il credito, o la quota parte di esso non recuperabile, deve essere segnalato tra i crediti passati a perdita.
Il pagamento del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza relative alle rilevazioni pregresse. Il regolare adempimento di eventuali piani di rientro concordati tra intermediario e cliente non comporta automaticamente il passaggio del credito dalla categoria sofferenze ad altra categoria di censimento;
spetta all'intermediario valutare caso per caso se siano venuti meno i presupposti per l'appostazione a sofferenza".
Va notato, poi, che nel glossario costituente parte integrante della Circolare in esame la "sofferenza" è definita come l'"esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario e dall'esistenza di eventuali garanzie (reali e personali) poste a presidio dei crediti" e lo stato d'insolvenza è definito come "incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte".
Alla luce dei dati normativi e delle istruzioni innanzi richiamati questa Sezione (Sez. 1^, 12 ottobre 2007 n. 21428) ha già avuto modo di evidenziare - conformemente all'orientamento più diffuso nella dottrina e nella giurisprudenza di merito - che l'appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero del debitore di cui alla diagnosi di "sofferenza" e che "lo stesso tenore letterale delle sopra riportate Istruzioni e, segnatamente, l'accostamento che tali Istruzioni hanno inteso di stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazioni sostanzialmente equiparabili inducano a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate (secondo l'espressione che trovasi adoperata in dottrina) dalla piattaforma della norma di cui alla L. Fall., art. 5, hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi, una nozione levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità, essendosi rilevato da più di un Autore che, se la nozione di insolvenza rilevante a detti fini si identificasse effettivamente con quella contemplata in ambito fallimentare e se il debitore potesse legittimamente essere appostato a sofferenza soltanto qualora versasse in uno stato di decozione, sarebbe frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, poiché gli altri intermediari si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione, laddove, del resto, in un ordine di idee nel quale la nozione stessa di sofferenza poggi sulla nozione di insolvenza fallimentare, le situazioni sostanzialmente equiparabili all'insolvenza, di cui è parola nelle più volte richiamate Istruzioni, verrebbero a manifestarsi, secondo quanto trovasi affermato in dottrina, come le sfumature di una sola tonalità cromatica, se non addirittura come delle addizioni di mero stile". Nella concreta fattispecie - per converso - il giudice del merito ha rigettato la domanda sul solo assunto della "incontestata erogazione di somme e la mancata parziale restituzione" e dell'affermazione che "lo stato di insolvenza che giustifica il rischio e la segnalazione, deve valutarsi a parere del giudicante, in senso oggettivo, in considerazione dell'entità del credito insoluto, del tempo trascorso in una situazione di inadempienza, e, sopratutto, della manifesta volontà di non adempiere", senza alcun riferimento alla circostanza che la banca non era stata in grado di produrre il contratto di finanziamento sottoscritto dall'attore e che la pretesa di pagamento era fondata, sebbene subordinatamente, sull'art. 2033 c.c. ossia su un rapporto non usualmente ricompreso tra i rapporti bancari soggetti a segnalazione, posto che "la Banca d'Italia, attraverso la Centrale dei rischi, fornisce agli intermediari segnalanti le informazioni necessarie per il contenimento dei rischi derivanti dal cumulo degli affidamenti in capo a un medesimo soggetto" (cit. circ. p. 2). A ciò si aggiunga che, come innanzi rilevato, in forza delle richiamate istruzioni "l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito".
Sì che ciò che rileva è la situazione "oggettiva" di incapacità finanziaria ("incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte") mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vantato dalla banca.
Ulteriore riprova è data dall'equiparazione (contenuta nel p. 6 delle Istruzioni, innanzi riportato), ai fini della cessazione dell'obbligo di segnalazione di una posizione di rischio tra le sofferenze, dell'ipotesi di cessazione dello stato di insolvenza e di quella di avvenuto rimborso del credito, dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio. Dunque, ciò che rileva è soltanto lo stato di insolvenza "anche non accertato giudizialmente", come pure le "situazioni sostanzialmente equiparabili" ad esso.
In accoglimento dei primi due motivi di ricorso, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese, al Tribunale di Roma - in persona di diverso magistrato - per un nuovo giudizio che tenga conto della disciplina applicabile alla concreta fattispecie (art. 2050 c.c.) e dei principi innanzi enunciati.
Il terzo motivo è assorbito.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2009. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2009