Intermediazione finanziaria - Contratto quadro - Ordini di investimento - Violazione dei doveri di informazione da parte dell’intermediario - Possibilità di risoluzione del contratto quadro o dei singoli ordini di investimento - Sussistenza.
In materia di compravendita di strumenti finanziari, l’investitore, a seguito dell’inadempimento dell’intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob e derivanti dalla stipula del cd. contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest'ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12937 del 23/05/2017
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