Contratto di deposito beni in cassette di sicurezza - Furto - Responsabilità della banca - Onere della prova del danno subito - Presunzioni semplici e prove testimoniali - Ammissibilità.
In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, nell'ipotesi di sottrazione dei beni custoditi a seguito di furto, ricorrendo la responsabilità della banca, l’onere della prova del danno subito grava sull’utente, sebbene sia all’uopo ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove testimoniali, risultando anzi esso doveroso, tanto da giustificare, in caso di omissione non adeguatamente motivata, la cassazione della relativa decisione, trattandosi di danni dei quali è estremamente difficile, se non impossibile, fornire la prova storica.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18637 del 27/07/2017