Contratti di borsa - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22605 del 27/09/2017
Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi preventivi dell’intermediario - Carenza - Comportamento successivo delle parti - Rilevanza - Fattispecie.
In tema di contratti di intermediazione finanziaria, ai fini della valutazione della domanda risarcitoria da inadempimento degli obblighi preventivi di informazione gravanti sull’intermediario rileva anche il comportamento delle parti successivo all’effettuazione dell’ordine di acquisto, in quanto gli effetti di detto inadempimento ex artt. 21 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 restano affidati alla disciplina del c.c., sicché l'inosservanza dei detti obblighi può essere sanata dal comportamento successivo delle parti che, dopo l’acquisto, rimedino all’originario inadempimento convenendo di nuovo le relative condizioni. (Nella specie, riguardante l’acquisto di “bond” argentini, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in applicazione dell’art. 1453, comma 3, c.c., aveva rigettato la domanda risarcitoria ritenendo l’adempimento degli obblighi informativi, sia pure successivo all’acquisto, alla luce della dichiarazione scritta resa dall’investitore, in esito ad un incontro con la banca, di piena soddisfazione per le informazioni ricevute e la composizione del suo “dossier” titoli, nel quale figuravano anche le dette obbligazioni).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22605 del 27/09/2017