Titoli di credito - assegno bancario - non trasferibile – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7949 del 31/03/2010
Assegno circolare - Estensione della disciplina sul pagamento a non legittimato - Pagamento a persona diversa dall'ordinatario - Conseguenze - Obbligazione della banca - Responsabilità da inadempimento - Conseguenze - Nuovo pagamento in favore dell'ordinatario - Necessità - Errore sulla identificazione del prenditore - Irrilevanza - Mancato possesso dell'assegno da parte del legittimato - Irrilevanza - Fondamento.
L'art. 43, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, applicabile all'assegno circolare in forza del richiamo contenuto nel successivo art. 86, disciplina in modo autonomo la fattispecie dell'adempimento dell'assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale dettata dall'art. 1992 cod. civ. per il pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia all'art. 1189 cod. civ. che, in tema di obbligazioni, dispone la liberazione del debitore adempiente in buona fede in favore del creditore apparente, con la conseguenza che la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione finché non paghi nuovamente all'ordinatario esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso) l'importo dell'assegno, a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione del beneficiario. Al riguardo, non rileva che l'ordinatario dell'assegno non ne sia mai venuto in possesso, essendo la norma volta a tutelare il beneficiario anche nell'ipotesi in cui l'assegno sia posseduto illecitamente da altri, e neppure rilevano le ragioni e le modalità del rapporto sottostante, atteso che la responsabilità è connessa all'accertamento che all'ordinatario sia derivato un danno dal mancato pagamento secondo le regole ivi previste.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7949 del 31/03/2010