Titoli di credito - circolazione (in generale) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 335 del 11/01/2006
Bolletta doganale - Attestante l'esistenza di un credito dell'intestatario verso l'amministrazione per il pagamento di somme dovute a titolo di "prefinanziamento" - Titoli di credito - Disciplina - Applicabilità - Fondamento - Conseguenze - Responsabilità del giratario verso l'amministrazione doganale - Esclusione.
Le bollette doganali, nel caso specifico di esportazione di merci ammesse alle "restituzioni", sono certificazioni attestanti l'esistenza di un credito dell'intestatario verso l'amministrazione per il pagamento di somme dovute a titolo di "prefinanziamento". Tali bollette - a differenza di quelle attestanti l'eventuale diritto alla restituzione (comunque denominate bollette doganali) e costituenti mero documento di legittimazione a richiedere il rimborso - sono "rappresentative" di somme di denaro certe, liquide ed esigibili. Pertanto, ad esse è applicabile la disciplina contenuta negli artt. 1992 e seguenti cod. civ. in materia di titoli di credito, la cui caratteristica consiste, appunto, nella "cartolarità" del diritto che incorporano, con abilitazione dell'intestatario o giratario a farlo valere a semplice presentazione. Ne consegue che, in tali casi, il giratario delle bollette - dopo averle incassate - non è responsabile verso l'amministrazione doganale per il rimborso del prefinanziamento e relativa maggiorazione in luogo od insieme con il girante inadempiente.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 335 del 11/01/2006