Titoli di credito - circolazione (in generale) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19156 del 15/12/2003
Bolletta doganale - Attestante il diritto dell'esportatore a prefinanziamento - Girata - Banca girataria estranea al rapporto causale - Mancata esportazione - Responsabilità della banca verso l'amministrazione per il rimborso del prefinanziamento - Esclusione.
La bolletta doganale attestante, nel caso specifico di esportazione di merci ammesse alle "restituzioni", il diritto dell'esportatore al cosiddetto prefinanziamento (a differenza di altri documenti cartolari, pur ugualmente denominati, attestanti il mero ed eventuale diritto alla restituzione) è titolo di credito (artt. 1992 ss.) rappresentativo di una somma di denaro certa, liquida ed esigibile nei confronti dell'amministrazione ancora prima di avere effettuato l'esportazione e, quindi, a prescindere da essa. Ne consegue che, in ipotesi di girata di bollette doganali a terzi (banca), il giratario dopo averle incassate, in quanto estraneo al rapporto causale, non è responsabile verso l'amministrazione per il rimborso del prefinanziamento e della relativa maggiorazione, in luogo del (o insieme col) girante inadempiente all'obbligo di esportare le merci e perciò decaduto dal diritto alle "restituzioni".
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 19156 del 15/12/2003