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Titoli di credito - titoli nominativi - trasferimento – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8050 del 22/05/2003

Certificati azionari appartenenti a società di capitali - Girata del legale rappresentante priva di "contemplatio domini" - Efficacia - Esclusione - Conseguenze.

La girata di certificati azionari appartenenti a società di capitali, sottoscritta dal legale rappresentante della società titolare senza l'indicazione di tale sua qualità, è inefficace nei confronti della suddetta società, per difetto della necessaria "contemplatio domini", la quale deve risultare per iscritto nella girata e non può essere tacita, nonché in forza del principio di letteralità dei titoli di credito, secondo il quale, come non possono essere opposte eccezioni non fondate sul contenuto letterale del titolo, così non possono essere avanzate pretese che sul medesimo contenuto non trovino il loro fondamento, con la conseguenza che i successivi giratari dei certificati non possono invocare la propria buona fede agli effetti di cui all'art. 1994 cod. civ., avendo essi acquistato titoli non in conformità delle norme che ne regolano la circolazione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8050 del 22/05/2003