Presupposti per l'ulteriore circolazione del titolo - Insussistenza - Emittente - Prestazione - Differimento al termine della prescrizione del titolo - Legittimità - Esclusione.
In caso di smarrimento o sottrazione di un titolo al portatore, il differimento della prestazione - in favore di chi abbia denunciato tale evento all'emittente - al termine della prescrizione del titolo medesimo, stabilito dall'art. 2006 cod. civ., è volto unicamente ad evitare che il debitore possa essere esposto alla duplice pretesa dell'originario proprietario del titolo e dell'eventuale suo legittimo possessore. Esso, pertanto, non opera quando non sussistano (nella specie, perché i titoli erano stati sorteggiati per il rimborso) i presupposti per l'ulteriore circolazione del titolo nel momento in cui il derubato chieda l'adempimento della obbligazione cartolare.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 4571 del 15/04/1992