Titoli di credito - titoli all'ordine - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17689 del 04/08/2006
Mero possessore di titolo privo dell'indicazione del beneficiario - Legittimazione alla pretesa del credito - Prova dell'esistenza del rapporto - Necessità - Validità del titolo come promessa di pagamento - Prova dell'effettuazione della promessa a favore del mero possessore - Necessità - Fattispecie in tema di cambiale.
Il mero possessore di un titolo di credito cartolare (nella fattispecie di una cambiale), che non risulti prenditore (né giratario) dello stesso, difettando sul titolo l'indicazione del beneficiario, non può considerarsi legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto, se non dimostri l'esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito. Infatti il semplice possesso del titolo non ha significato univoco, ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che esso sia pervenuto al possessore abusivamente; né il titolo può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., atteso che l'inversione dell'onere della prova, previsto da tale disposizione, opera solo nei confronti di colui a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all'ordine (privo di valore cartolare), non risultando dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17689 del 04/08/2006