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Titoli di credito - cambiale (o pagherò) - vaglia cambiario della banca d'Italia, del banco di Napoli e del banco di Sicilia – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9249 del 17/09/1997
Titoli a legittimazione nominale - Circolazione - Pagamento effettuato all'apparente legittimo prenditore - Carattere liberatorio - Condizioni - Diligente identificazione dell'avente diritto - Necessità - Principio regolatore della materia - Configurabilità - Obbligo di rispetto di tale principio da parte del Conciliatore - Sussistenza - Deroga a tale principio per effetto dell'art. 43 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 - Esclusione - Vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia - Applicabilità - Conseguenze - Vaglia cambiario, non trasferibile, della Banca d'Italia - Identificabilità dell'avente diritto, in relazione all'importo del titolo, a mezzo di carta di identità ex art. 3 d.P.R. n. 904 del 1976 - Pagamento a persona diversa dall'avente diritto su presentazione del detto documento - Responsabilità dell'istituto di emissione in relazione alla facile falsificabilità del documento - Esclusione.
Con riguardo alla circolazione dei titoli a legittimazione nominale costituisce principio regolatore della materia, al cui rispetto è tenuto il Conciliatore a norma dell'art. 113 cod. proc. civ. (prima della modifiche apportatevi dall'art. 21 della legge 21 novembre 1991, n. 374 recante l'istituzione del giudice di pace) il principio generale desumibile dall'art. 1992, secondo comma cod. civ., e non derogato dall'art. 43 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, in base al quale deve considerarsi liberatorio il pagamento eseguito a chi sia apparso legittimo prenditore a seguito di diligente identificazione, verificandosi l'osservanza dell'obbligo di diligenza in relazione alle cautele suggerite dalle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento al luogo del pagamento, alla persona del presentatore, all'importo del titolo, alla natura del documento esibito. Pertanto nel caso di pagamento da parte della Banca d'Italia di un proprio vaglia cambiario, non trasferibile, di importo non superiore a quello per il quale ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 13 novembre 1976, n. 904 (modificativo sul punto del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento di esecuzione della legge sulla contabilità generale dello Stato) l'identificazione dell'avente diritto può farsi, fra l'altro, a mezzo di carta di identità, non si conforma al sopraindicato principio la sentenza del Conciliatore che ravvisi responsabilità dell'istituto di emissione per aver eseguito il pagamento a persona diversa dall'intestatario, addebitando una identificazione non diligente, perché effettuata su presentazione del predetto documento (senza altri elementi sintomatici della sua insufficienza in relazione al caso concreto), atteso che la idoneità di detto mezzo di identificazione è, per i fini menzionati, direttamente valutata dalla legge in termini generali.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9249 del 17/09/1997
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