Girata "per l'incasso" - Giratorio - Poteri - Esecuzione forzata - Esperibilità.
La girata di una cambiale "per l'incasso" (artt. 2013 cod. civ. e 22 R.D. n. 1669 del 1933) autorizza il giratario ad esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale - esclusa la sola facoltà di girarla, se non può per procura - e, alla pari del mandatario, a porre in essere gli atti necessari al compimento di quelli per i quali il mandato è stato conferito, con la conseguenza che l'indicato giratario (nella specie, banca girataria per l'incasso di un vaglia cambiario) può non soltanto esigere il credito o protestare il titolo di credito, ma anche agire giudizialmente per ottenerne l'incasso attraverso l'esecuzione forzata.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2928 del 25/03/1994