Girata - cessione - pro solvendo - garanzie del credito - fidejussione - persistenza - limiti.
Come si desume dagli artt 25 e 66, RD 14 dicembre 1933 n 1669, la cessione o la girata di una cambiale non può considerarsi avvenuta pro soluto, ma solo pro solvendo, se non sia espressamente concordato un effetto novativo che implichi l'Estinzione dell'obbligazione precedente. Mancando di regola un effetto novativo, permangono le misure di garanzia che assistevano il credito preesistente, e fra queste, in particolare, la fideiussione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 4215 del 22/12/1975