Girata dei titoli all'ordine - effetti - azione causale (rapporto sottostante) - girata della cambiale - effetto traslativo - trasferimento dei diritti nascenti dal rapporto sottostante - esclusione - perdita dell'azione cambiaria - azione causale contro l'emittente - legittimazione del giratario - insussistenza.
Per l'effetto traslativo della girata della cambiale si trasferiscono dal girante al giratario solo i diritti inerenti alla cambiale stessa, non anche i diritti nati dal rapporto sostanziale sottostante, che non circolano con il titolo di credito, e secondo la legge di circolazione del medesimo. Pertanto, il giratario, il quale abbia perduto l'Azione cambiaria, non e legittimato, in virtu solo della girata, ad agire extracambiariamente contro l'emittente, nemmeno quale cessionario della promessa di pagamento da questi fatta al prenditore.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1838 del 17/06/1971