Acquisto del titolo con mezzo diverso dalla girata - forma - natura - eccezioni opponibili dal debitore ceduto.
L'acquisto di un titolo all'ordine con un mezzo diverso dalla girata non abbisogna della Forma scritta, ma può avvenire per accordo verbale, provabile con testimoni; esso integra una cessione di credito, onde il debitore cambiario (ceduto) può opporre al possessore del titolo (cessionario) le eccezioni che avrebbe potuto far valere verso il cedente.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 2406 del 26/06/1976