Mezzo diverso dalla girata - estensione - effetto.
Con la norma di cui all'art. 2015 cod.civ., il legislatore ha inteso, non solo confermare la disposizione dell'art. 25 della legge cambiaria, ma ampliarne la portata, consentendo la circolazione impropria del titolo di credito con qualsiasi mezzo, anche diverso dalla cessione, e stabilendo che, qualunque modo di acquisto di diritto comune del titolo di credito produca gli effetti della cessione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 11/06/1968