Titoli di credito - titoli all'ordine - ammortamento – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2490 del 21/02/2002
Assegno circolare - Girata per l'incasso - Mandato all'istituto giratario per la riscossione - Configurabilità - Conseguenze - Azione di ammortamento - Esclusiva legittimazione del giratario - Sussistenza - Potere del giratario di influire sulle azioni spettanti al giratario per l'incasso - Irrilevanza.
In tema di assegno circolare, il girante, in forza della girata per l'incasso, non si spoglia della titolarità dell'effetto; tuttavia, con detta girata egli conferisce all'istituto giratario il mandato di agire per la riscossione in suo nome e conto. Sicché, solo al giratario (non al girante, neanche in via concorrente) spetta la legittimazione a promuovere l'ammortamento, poiché, esperendo detta azione, il giratario esercita un diritto proprio (non del girante), in quanto la legittimazione cartolare gli compete al momento della perdita del titolo, senza che al predetto fine rilevi il potere del girante (quale mandante) di influire sulle azioni spettanti al giratario per l'incasso, ove detto potere non sia stato esercitato prima dello smarrimento, della sottrazione o della distruzione del titolo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2490 del 21/02/2002