Titoli di credito - titoli nominativi - ammortamento - finalità – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 550 del 08/02/1977
Influenza sui rapporti giuridici tra legittimo portatore del titolo ed emittente - esclusione - ricorso per l'ammortamento di titoli azionari trasferibili sotto condizione del gradimento degli amministrativi della società emittente - proposizione ad opera dell'acquirente dei titoli - implicita inclusione dell'istanza per l'ottenimento del gradimento - inammissibilità - mancata opposizione della società alla richiesta di ammortamento - irrilevanza.
La procedura per l'ammortamento di un titolo di credito ed il rilascio di duplicato, in quanto tendente esclusivamente alla reintegrazione nel possesso del legittimo portatore del titolo, non puo avere alcuna incidenza sui rapporti giuridici fra questi e l'emittente. Ne consegue, con riguardo a titoli azionari la cui trasferibilita sia subordinata al gradimento degli amministratori della societa emittente, che il ricorso per l'ammortamento, proposto dall'acquirente dei titoli medesimi, non puo valere anche come istanza rivolta alla societa per conseguire quel placet, cosi come la Mancanza di opposizione della societa, avverso la richiesta di ammortamento, non puo pregiudicare il suo diritto di invocare l'inefficacia del trasferimento delle azioni, per difetto di detto gradimento.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 550 del 08/02/1977