Titoli di credito - titoli nominativi - trasferimento – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 92 del 12/01/1989
Girata apposta da un soggetto diverso dal legittimo titolare in suo nome e conto - validità - condizione - mancanza - invalidità della girata - iscrizione nel libro dei soci del giratario di un certificato azionario invalidamente trasferito - irrilevanza.
Alla stregua delle rigorose formalità cui è soggetta la girata dei titoli nominativi, quali i certificati azionari, secondo le Disposizioni degli artt. 2022 e 2023 cod. civ., nonché 12 e 14 del R.d. 29 marzo 1942 n. 239, la girata medesima, ove venga apposta da un soggetto diverso dal legittimo titolare in suo nome e conto, (ancorché agente di cambio od istituto di credito), può ritenersi valida solo se dal documento risulti il potere rappresentativo (in forza di sottoscrizione di detto titolare), con la conseguenza che, in difetto, non è idonea a conferire al giratario i diritti incorporati nel titolo, ne', quindi, in caso di azioni, la qualità di socio, restando irrilevante che, nonostante l'Invalidità della girata, delle azioni il giratario sia stato iscritto nel libro dei soci.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 92 del 12/01/1989