Credito - credito fondiario - morte del mutuatario - accettazione con beneficio di inventario dell'eredita’ – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2325 del 09/08/1973
Esecuzione forzata individuale nei confronti dell'erede da parte dell' istituto di credito fondiario- ammissibilità -procedura concorsuale ex art 506 cod civ - osservanza - necessita - esclusione.*
Successioni mortis causa- disposizioni generali - accettazione dell'eredita’ - con beneficio d'inventario - liquidazione dell'eredita’ - procedure individuali.*
L'art 506 cod civ nel disciplinare le procedure individuali in materia di accettazione della eredità con beneficio di inventario, ha introdotto una procedura concorsuale non prevista dal precedente codice civile del 1865,avente carattere di prevalenza rispetto alle singole procedure esecutive individuali. Tuttavia tale norma non fa alcun riferimento alla procedura esecutiva,di cui possono avvalersi gli istituti di credito fondiario in forza del tu n 646 del 1905,la quale, pertanto,mantiene la sua autonomia ed indipendenza rispetto alla procedura concorsuale promossa dagli eredi del debitore ipotecato in forza dell'art 503 cod civ nella sfera della normativa disciplinatrice dell'accettazione di eredità con beneficio di inventario. In conseguenza l'istituto di credito fondiario può agire in esecutivis contro l'erede del mutuatario,prescindendo dall'osservanza della procedura concorsuale prevista dal citato art 506 cod civ.*
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 2325 del 09/08/1973