Contratti bancari - in genere - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 27836 del 22/11/2017
Forma scritta - Deroga - Apertura di Credito priva delle condizioni economiche – Rinvio a contratto madre - Insufficienza - Fattispecie.
In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la Banca d'Italia, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, sicché quanto da queste autorità stabilito circa la non necessità della forma scritta,"in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto", va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio". (Nella specie, la S.C. ha - confermando la sentenza di appello - respinto il ricorso della banca che, sulla base della sola menzione di condizioni quadro contenute nel contratto di conto corrente, senza previsione di regole relative alla parte economica, chiedeva di considerare valido il contratto di apertura di credito, concluso per "facta concludentia").
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 27836 del 22/11/2017