contratti di borsa - in genere Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3658 del 14/02/2018
Attività di intermediazione mobiliare - Art. 6, comma 1, lett. g), della l. n. 1 del 1991 - Divieto di procedere ad operazioni in conflitto di interessi con il cliente - Violazione - Conseguenze - Risarcimento del danno - Configurabilità - Condizioni e limiti.
In tema di intermediazione finanziaria, la disposizione contenuta nella lett. g) dell'art. 6 della l. n. 1 del 1991 faceva espresso ed assoluto divieto all'intermediario (diversamente da quanto ora stabilisce l'art. 21, comma 1-bis, lett. a) e b), del d.lgs. n. 58 del 1998) di dar corso all'operazione in presenza di una situazione di conflitto di interessi non rivelata al cliente o, comunque, in difetto di autorizzazione espressa del cliente medesimo. Sicché, in riferimento a domanda di risarcimento del danno per operazioni compiute dall'intermediario in situazione di asserito conflitto di interessi, doveva attribuirsi rilievo, per individuare l'esistenza di un danno risarcibile ed il nesso causale tra detto danno e l'illegittimo comportamento imputabile all'intermediario, alle sole conseguenze della mancata astensione dell'intermediario medesimo dal compiere un'operazione non consentita nelle condizioni di cui alla citata disposizione e non già alle conseguenze derivanti dalle modalità con cui l'operazione era stata in concreto realizzata o avrebbe potuto esserlo ipoteticamente da altro intermediario.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3658 del 14/02/2018