Credito - istituti o enti di credito - banca d'Italia – attività - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20689 del 09/08/2018
Consob - Procedimento amministrativo sanzionatorio di cui all'art. 195 TUF - Mancata previsione dell'obbligo di comunicazione all'incolpato della proposta dell'Ufficio Sanzioni - Conseguenze - Violazione del principio del contraddittorio nella fase decisoria - Esclusione - Equiparabilità del detto procedimento amministrativo ad un processo penale agli effetti della garanzia di cui all'art. 6 CEDU - Esclusione - Fondamento.
Il procedimento amministrativo sanzionatorio della CONSOB, ai sensi dell'art. 195 TUF, non viola, nella parte in cui non prevede l'obbligo di comunicazione all'incolpato della proposta dell'Ufficio Sanzioni, l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo né il principio del contraddittorio nella fase decisoria, atteso che l'assoggettamento del provvedimento applicato dall'autorità amministrativa ad un successivo sindacato giurisdizionale pieno assicura le garanzie del giusto processo. Poiché le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla CONSOB diverse da quelle di cui all'art. 187 ter TUF non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, a quelle appunto irrogate dalla CONSOB per manipolazione del mercato, esse non hanno la natura sostanzialmente penale che appartiene a queste ultime, né pongono, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU, agli effetti, in particolare, della violazione del "ne bis in idem" tra sanzione penale ed amministrativa comminata sui medesimi fatti.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20689 del 09/08/2018