Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - Cass. n. 31927/2019
Contratti bancari - Azione di ripetizione di indebito - Eccezione di prescrizione sollevata dalla banca - Natura solutoria dei versamenti - Prova del contratto di apertura di credito - Onere a carico del correntista - Acquisizione della prova nel processo - Omessa allegazione del correntista - Irrilevanza.
In materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31927 del 06/12/2019 (Rv. 656479 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Civ_art_2946, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_183_1, Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Civ_art_1194