dichiarazione d'insolvenza degli enti creditizi sottoposti a risoluzione - Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11267 del 11/06/2020 (Rv. 657910 - 01)
Credito - istituti o enti di credito - Enti creditizi sottoposti a risoluzione - Stato di insolvenza - Accertamento - Infruttuosi tentativi di intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Ai fini della dichiarazione d'insolvenza degli enti creditizi sottoposti a risoluzione ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. n. 180 del 2015, non assumono rilievo gli infruttuosi tentativi di intervento del Fondo interbancario per la tutela dei depositi, tenuto conto che l'art. 36 del d.lgs. cit. si limita a precisare che l'accertamento dello stato d'insolvenza deve essere effettuato avendo riguardo alla situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento di avvio della risoluzione, senza prevedere che, a differenza di quanto avviene per ogni altro imprenditore commerciale, si debba compiere anche una valutazione controfattuale sulle cause che hanno condotto a tale stato. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito, che aveva escluso ogni rilevanza all'esito del giudizio di appello, promosso contro la sentenza del Tribunale UE, che aveva negato agli interventi del Fondo interbancario la natura di aiuti di Stato, perché tali interventi, nella specie, non erano stati effettuati e, dunque, non avevano assunto alcuna rilevanza nell'apprezzamento dello stato di insolvenza).
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 11267 del 11/06/2020 (Rv. 657910 - 01)