Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) –Interessi convenzionali - Nullità per indeterminatezza - Art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
in tema di rapporti bancari, quando sia contestata l'indeterminatezza del contenuto del contratto di conto corrente in relazione all'ammontare del tasso convenzionale d'interesse, trova applicazione la sanzione generale prevista dall'art. 1346 c.c., perché la disciplina della nullità delle clausole dei contratti bancari contenuta nell'art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, si applica esclusivamente ai casi espressamente richiamati dalla norma, di cui ai commi 4 e 6 dello stesso art. 117.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 11876 del 18/06/2020 (Rv. 657990 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1346,
CORTE
CASSAZIONE
11876
2020