Consiglieri di amministrazione non esecutivi delle banche – Cass. 19556/2020
Credito - istituti o enti di credito - altre aziende di credito - vigilanza e controllo - Sanzioni previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Consiglieri di amministrazione non esecutivi delle banche - Generale dovere di agire informati sulla gestione della società - Sussistenza - Contenuto - Fondamento - Conseguenze. Società' - di capitali - società' per azioni (nozione, caratteri, distinzioni) - organi sociali - amministratori - responsabilità - verso la società
In tema di sanzioni amministrative previste dall'art. 144 del d.lgs. n. 385 del 1993, l'obbligo imposto dall'art. 2381, ultimo comma, c.c. agli amministratori delle società per azioni di «agire in modo informato», pur quando non siano titolari di deleghe, si declina, da un lato, nel dovere di attivarsi, esercitando tutti i poteri connessi alla carica, per prevenire o eliminare ovvero attenuare le situazioni di criticità aziendale di cui siano, o debbano essere, a conoscenza, dall'altro, in quello di informarsi, affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19556 del 18/09/2020 (Rv. 659134 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2392, Cod_Civ_art_2381