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Interessi ultralegali o anatocistici – Cass. n. 23852/2020

Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni). Rapporto di conto corrente - Giudizio con domande contrapposte della banca e del correntista - Invalidità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici - Rideteterminazione del saldo a debito del cliente - Oneri probatori - Mancanza di alcuni estratti conto - Conseguenze.

Nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa. Ne deriva che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 23852 del 29/10/2020 (Rv. 659438 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1842, Cod_Civ_art_1852, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Civ_art_2697

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2020