Titoli di credito - assegno bancario - Evasione di imposta di bollo - Assegni bancari senza data - Nullità e inesistenza - Regime sanzionatorio applicabile - tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di bollo - sanzioni - In genere.
L'evasione dell'imposta di bollo, in caso di emissione di assegno privo dell'indicazione della data, in quanto tale radicalmente nullo e inesistente come titolo esecutivo, va assoggettata al regime sanzionatorio statuito dal comma 1 dell'art. 25, d.P.R. n. 642 del 1972 e non a quello più grave previsto per le cambiali dal medesimo art. 25, comma 3.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 29367 del 23/12/2020
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cassazione
29367
2020