Assegno in bianco o postdatato a garanzia di obbligazione – Cass. n. 1437/2021
Titoli di credito - assegno bancario – postdatato - Reddito di impresa - Assegno in bianco o postdatato a garanzia di obbligazione - Nullità - Sussistenza - Natura di promessa di pagamento - Esatto adempimento dell'obbligazione - Obbligo del creditore di restituire l'importo del titolo portato all'incasso - Rilevanza - Effetto di accrescimento del reddito imponibile e di iscrizione tra i componenti positivi del reddito - Esclusione. Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - imprese minori - In genere.
In tema di reddito di impresa, l'assegno in bianco o postdatato rilasciato a fini di garanzia dell'esatto adempimento di un'obbligazione - ancorché nullo in quanto contrario alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 R.D. n. 1736 del 1933 - vale come promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 c.c. o come titolo pagabile a vista, implicando l'adempimento dell'obbligazione garantita l'obbligo del creditore di restituire l'importo da esso portato che, pertanto, non determina accrescimento dell'imponibile, né integra reddito, nè deve essere iscritto tra i componenti positivi di reddito.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 1437 del 25/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2423_2, Cod_Civ_art_1343, Cod_Civ_art_1418, Cod_Civ_art_1988