La S.C. ha affermato che l’art. 136 del D.Lgs. n. 385 del 1993, in tema di obbligazioni degli esponenti bancari, prevede un reato proprio, di cui soggetto attivo qualificato è l’amministratore, il sindaco o il direttore che contrae l’obbligazione senza previa deliberazione dell’organo di amministrazione adottata all’unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell’organo di controllo. Ha quindi aggiunto che non riveste detta qualifica soggettiva un altro amministratore o sindaco che sia intervenuto nella delibera avente ad oggetto l’operazione richiesta. Ha infine concluso che, fuori dei casi di concorso di persone nel reato, il comportamento degli amministratori o dei sindaci che abbiano partecipato alla delibera è estraneo al reato.
Corte di Cassazione Sentenza n. 724 del 25 novembre 2009 - depositata l'11 gennaio 2010 dal sito web della Corte di Cassazione