Elaborare e distribuire volantini ritenuti dalle societa' datrici di lavoro gravemente lesivi dell’immagine - Liberta' di satira contro il datore di lavoro
21/09/2005 Rapporto di lavoro - Elaborare e distribuire volantini ritenuti dalle societa' datrici di lavoro gravemente lesivi dell’immagine - Liberta' di satira contro il datore di lavoro
Rapporto di lavoro - Elaborare e distribuire volantini ritenuti dalle società datrici di lavoro gravemente lesivi dell’immagine - Libertà di satira contro il datore di lavoro (Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 19 maggio-21 settembre 2005, n. 18570)
Svolgimento del processo
Con separati ricorsi al Pretore di Bergamo Licínio Grandi, Piernicola Giulietti e Maria Pia Rota, rappresentanti sindacali aziendali dipendenti il primo dalla Italcementi Spa e gli altri due dalla CTG Spa, impugnavano i licenziamenti per giusta causa loro intimati in data 18 aprile 1997, a seguito di procedimento disciplinare, per avere elaborato e distribuito volantini ritenuti dalle società datrici di lavoro gravemente lesivi dell’immagine delle stesse società nonché dell’onorabilità e del decoro del consigliere delegato dell’Italcementi Spa.
Il Pretore adito accoglieva la domanda e ordinava la reintegrazione dei lavoratori avendo ritenuto non violati i doveri di fedeltà e subordinazione. In particolare escludeva che il contenuto dei volantini fosse lesivo dell’onore e dell’immagine delle società e dell’amministratore delegato.
Decidendo in sede d’appello il Tribunale di Bergamo confermava la decisione.
Le società datrici di lavoro proponevano ricorso per cassazione e la Corte, con sentenza 7091/01 annullava con rinvio la decisione suddetta avendo ritenuto la motivazione insufficiente e contraddittoria sotto vari profili.
La causa veniva riassunta dai lavoratori dinanzi alla Corte d’Appello di Brescia. Costituitosi il contraddittorio, la Corte, con sentenza depositata in data 13 febbraio 2003, rigettava il gravame avverso la sentenza del Pretore di Bergamo. Premesso che l’oggetto del giudizio di rinvio era circoscritto alla valutazione della capacità offensiva di uno dei volantini nei confronti dell’onore e del decoro dell’amministratore delegato o del gruppo societario sotto il profilo dell’eventuale superamento dei limiti di continenza formale, nel contesto della modalità espressiva, la satira, adottata dagli estensori del volantino stesso, la Corte escludeva da un lato il carattere offensivo del contenuto del volantino in relazione al suo significato e, dall’altro, riteneva che nello stesso non fossero state usate espressioni o immagini volgari e offensive. In ogni caso, anche a voler ammettere una qualche potenzialità offensiva del volantino, ciò non poteva giustificare un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo.
Per la cassazione di questa sentenza propongono ricorso l’Italcementi Spa e la CTG Spa, affidato a un unico, complesso motivo. Resistono con controricorso i lavoratori. Le società ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo le società ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 21 e 39 Costituzione; 1, 14, 15, 19 e 23 della legge 300/70; 1 e 3 della legge 604/66; 2043, 2118 e 2119 Cc; 112, 115, 116, 389 e 394 Cpc, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Sotto un primo profilo deducono che la sentenza impugnata contiene affermazioni che contraddicono circostanze di fatto, quali la riferibilità della figura di imprenditore contenuta nel volantino all’amministratore delegato della Spa Italcementi e la volgarità ed offensività delle espressioni usate, già riconosciute dai giudici sia di primo che di secondo grado.
Sotto altro profilo deducono che la Corte d’Appello di Brescia non si sarebbe attenuta ai limiti imposti dalla sentenza della Suprema Corte, in base ai quali l’esame demandato al giudice di rinvio doveva essere circoscritto alla verifica del rispetto, o meno, del limite della c.d. continenza formale nell’esercizio del diritto di critica da parte dei lavoratori licenziati e, nello specifico, all’accertamento se la forma espositiva utilizzata fosse tale da recare pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro di chi ne era destinatario, e cioè del consigliere delegato della società, della madre dell’imprenditore e/o della dirigenza del gruppo.
In particolare è viziata la motivazione per quanto concerne la conclusione secondo la quale il significato attribuito alle ossessioni del paziente dello psìcoterapeuta non poteva ritenersi lesivo dell’onore del gruppo Italcementi. E’ viziata altresì la motivazione nella parte in cui esclude un significato offensivo alla “storiella” concernente il “manager di mezz’età”. In particolare la sentenza afferma, in contrasto con quanto accertato nei precedenti giudizi, che tale espressione non identifica una persona determinata. Analogamente è viziata la motivazione nella parte in cui esclude la riferibilità di alcune espressioni contenute nel volantino alla madre dell’amministratore delegato e nella parte in cui comunque esclude la valenza offensiva di tali espressioni. La carenza e contraddittorietà della motivazione è altresì riscontrabile anche nella parte in cui la stessa attribuisce valore meramente simbolico a fatti e giudizi riportati nel volantino ed esclude conseguentemente che gli stessi possano avere carattere offensivo. In particolare non è chiaro e comunque non è stato motivato adeguatamente il perché il carattere asseritamene simbolico delle affermazioni di cui al volantino farebbe venir meno l’offensività delle espressioni utilizzate.
In definitiva, ad avviso dei ricorrenti, l’interpretazione che l’impugnata sentenza ha dato del volantino è assolutamente insostenibile in quanto cozza irrimediabilmente con il testo del volantino stesso il cui fine era quella di colpire personalmente l’amministratore delegato o comunque il Gruppo Italcementi con epiteti gratuiti, gratuitamente ingiuriosi e denigratori.
Con riferimento, infine, all’ultima parte della motivazione della sentenza impugnata, nella quale la Corte di merito ha affermato che, anche se si volesse ravvisare nel volantino in questione un contenuto offensivo, difetterebbero comunque i presupposti di un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo per mancanza del requisito della gravità della condotta sotto il profilo soggettivo (attesa la mancanza di una volontà di diffamazione e la modestia della colpa sotto forma di imperizia dirigenza) le ricorrenti osservano che tale profilo esorbita dai limiti del giudizio di rinvio cosi come delineati dalla sentenza della Suprema Corte ed anzi esorbita addirittura dalla causa petendi, atteso che i lavoratori non avevano in realtà mai dedotto questo profilo. La suddetta affermazione inoltre è erronea e priva di motivazione.
Il ricorso è infondato.
Deve premettersi in linea di principio che il sindacato della Corte dì Cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dell’esercizio dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento, e dell’osservanza dei relativi limiti.
In particolare, se l’annullamento è avvenuto per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, la sentenza rescindente, indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà, conserva al giudice stesso tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati (Cassazione 7635/03).
La sentenza rescindente ha fissato i seguenti punti fermi, ai quali il giudice di rinvio doveva attenersi: a) l’attività di volantinaggio de qua aveva natura sindacale, attesa la qualità dei soggetti agenti, membri di R.S.A., e considerate altresì le finalità perseguite, di tutela dei dipendenti e di critica alle scelte ristrutturazione aziendale aventi pesanti ricadute sul piano occupazionale; b) l’esercizio del diritto del sindacalista a manifestare il proprio dissenso rispetto a scelte imprenditoriali non condivise e la critica verso decisioni e strategie aziendali che incidono nell’ambito della sfera di operatività della tutela sindacale è sottoposto a limiti posti dalla legge e dalla Costituzione; c) la condotta del rappresentante sindacale può costituire, in relazione alle norme costituzionali di tutela della dignità della persona, un illecito civile ai sensi dell’articolo 2043 Cc per la cui configurabilità è sufficiente anche un comportamento meramente colposo; non è pertanto rilevante, come invece erroneamente affermato dal Tribunale, la configurabilità, o meno, di una violazione dell’articolo 595 Cp; d) con riferimento all’ipotesi in cui il diritto di critica sia esercitato attraverso la satira, questa non si sottrae al limite della continenza formale, ossia non può essere sganciato da ogni limite di forma espositiva; in particolare la satira non può recare pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro di chi ne è oggetto; e) l’esistenza di tale pregiudizio deve essere verificata alla luce e nel contesto del linguaggio usato dalla satira il quale, essendo inteso, con accento caricaturale, alla dissacrazione e allo smascheramento di errori e di vizi di una o Più persone, è essenzialmente simbolico e paradossale; f) la censura di vizio di motivazione è fondata unicamente con riferimento al secondo volantino; g) il suddetto vizio di motivazione è configurabíle con riferimento ai profili sotto indicati: g1) la sentenza non spiega le ragioni per cui pur avendo definito grasso e volgare il riferimento contenuto nel volantino al “simbolo del c...” (usato per definire il nuovo logo aziendale in forma di spirale), inserito in una frase ritenuta scurrile ed inopportuna, ha concluso ritenendo che esso non avesse efficacia offensiva dell’onore e del decoro del Gruppo Italcementí; g2) la sentenza è contraddittoria laddove, da un lato, riconosce che nel riferimento al manager italiano di mezz’età, con una calvizie incipiente, deve essere pacificamente riconosciuto l’amministratore delegato dell’Italcementi e, dall’altro, rileva che l’esame del testo consente di escludere il riferimento a persone fisiche reali; g3) la sentenza ha omesso di valutare l’esistenza, o meno, di effetti offensivi derivanti sia dall’accostamento, comunque fatto e riconosciuto dal tribunale, dell’amministratore o comunque della dirigenza del gruppo ad un soggetto psicopatico che si esprime nella maniera sconnessa riportata nel volantino, sia dall’accostamento della madre dell’imprenditore psicoanalizzato ad una donna di facili costumi.
Ciò premesso osserva il Collegio che la Corte d’Appello di Brescia ha risolto la contraddizione indicata sub g2) nel senso di escludere che il riferimento al “manager italiano di mezz’età…” identifichi una persona fisica determinata e precisamente l’Amministratore Delegato dell’Italcementi Spa” A tale conclusione la Corte di merito è pervenuta osservando, da un lato, che la sentenza rescindente non aveva censurato “l’accertamento di esclusione della identificazione del Tribunale di Bergamo”, e, dall’altro, che la figura del “manager italiano di mezz’età e con incipiente calvizie” non identifica una persona fisica determinata (e cioè, come assumono le odierne ricorrenti l’amministratore delegato della Italcementi Spa) in quanto le caratteristiche suddette sono da un lato troppo generiche per suggerire un’attribuzione soggettiva e dall’altro sono vagamente evocative dello stereotipo dell’imprenditore 40/50enne.
Tali conclusioni, basate su una motivazione adeguata e priva di vizi logici, resistono alla censura di vizio di motivazione proposta dalle ricorrenti.
Il vizio di motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’articolo 360, n. 5, Cpc, sussiste infatti solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabìle il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista un insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridíco posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito, agli elementi dallo stesso vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed in genere dalle parti (cfr., ex multis, Cassazione 16063/03).
Nella specie il vizio di motivazione, nei termini sopra indicati, non è riscontrabìle. Deve in particolare osservarsi che la sentenza rescindens, nel rilevare il contrasto, nella decisione annullata, fra due affermazioni antitetiche, laddove, da un lato, riconosceva che nel riferimento al Manager italiano .... “ doveva essere pacificamente riconosciuto l’amministratore delegato della Italcementi s.p.a., e, dall’altro, affermava che l’esame del testo consentiva di escludere il riferimento a persone fisiche reali, aveva lasciato aperto, demandandolo al giudice di rinvio, il problema della idoneità, o meno, delle espressioni usate nel volantino ad identificare l’amministratore delegato della Italcementi s.p.a. il contrario assunto delle odierne ricorrenti, secondo cui la riferibilità delle espressioni usate nel volantino al suddetto amministratore delegato era un dato ormai acquisito al processo, oltre che essere privo di prova, si pone in insanabile contrasto con quanto stabilito dalla sentenza rescindente, di cui è pacifico il valore vincolante (cfr., da ultimo, Cassazione, 19307/04).
Per quanto riguarda le ulteriori argomentazioni a sostegno dell’erroneità delle conclusioni alle quali sarebbe pervenuto il giudice di rinvio, esse ripropongono inammissibilmente a questa Corte di legittimità una valutazione demandata al giudice del merito, e cioè, nella specie, al giudice di rinvio, valutazioni che sono state fatte e che, in quanto basate su adeguata e logica motivazione, devono ritenersi incensurabili in questa sede.
Con riferimento al vizio di motivazione rilevato dalla sentenza rescindente con riferimento alla valutazione dell’efficacia offensiva dell’espressione “sìmbolo del c...” (usato per definire il nuovo logo aziendale in forma di spirale) e della frase nel quale essa era inserita (cfr.91) come pure alla valutazione dell’esistenza, o meno, di effetti offensivi derivanti sia dall’accostamento, dunque fatto e riconosciuto dal tribunale, dell’ amministratore o comunque della dirigenza del gruppo ad un soggetto psicopatico, sia dall’accostamento della madre dell’imprenditore psicoanalizzato ad una donna di facili costumi (cfr. g3), la sentenza impugnata, premesso che il termine volgare, peraltro non esplicitato, ma lasciato all’intuizione del lettore attraverso i puntini di sospensione, è ormai usato diffusamente, anche in programmi televisivi e sui giornali, osserva che nel contesto in esame esso è usato in un significato traslato, diretto ad indicare le scarse qualità di un determinato oggetto. Ha escluso pertanto che il termine suddetto e la frase che lo contiene, tenuto conto del carattere satirico dello scritto in cui la stessa è inserita, abbiano una reale capacità offensiva o lesiva della dignità o dell’immagine della società, del suo legale rappresentante o dei suoi vertici. Per quanto riguarda l’accostamento del manager ad un soggetto psicopatico la sentenza impugnata ha ritenuto in particolare che le condotte e le vicende riportate nella narrazione del volantino sono palesemente finalizzate ad esprimere simboli e non fatti che possano essere considerati reali e comunque non sono tali da suscitare sentimenti di ripugnanza, disprezzo o dileggio. In sostanza, sulla corretta premessa che, trattandosi di un unico testo di natura satirica, non è consentito estrapolare singole espressioni dal contesto limitandosi ad evidenziarne il significato letterale, la Corte dì merito ha concluso affermando che gli autori del volantino sono rimasti ampiamente nell’ambito di un lecito diritto di critica, sia pure severa, delle scelte di politica aziendale. Tale conclusione è adeguatamente e logicamente motivata. In particolare la Corte di merito ha osservato che le “ossessioni” non sono rappresentate come manifestazioni dì follia, ma sono giustificate da una situazione preoccupante, il manager non è descritto come delirante, atteso che le parole “in libertà” sono pronunciate per assecondare una richiesta del terapeuta, la relazione extraconiugale è delineata in modo da poter identificare la vicenda attraverso la nazionalità francese del partner, la natura omosessuale di tale relazione, espressa in modo implicito, è strumentale per sottolineare la “buggeratura” subita a seguito dell’accordo col nuovo partner industriale; l’identificazione della spirale/chíocciola con un simbolo fallico è satirica ma non è in sé volgare né suggerisce alcuna volgarità. Per quanto riguarda infine il riferimento alla madre, la Corte di merito ha osservato che, una volta ritenuto che il riferimento al manager non identifichi alcuna persona fisica, neanche il riferimento alla madre possiede idoneità identificativa. Ciò senza considerare, fra l’altro, la circostanza che l’intera frase è inserita nella citazione “letteraria” di un vecchio fìlm il che la rende ancor più palesemente estranea ad una volontà valutativa.
Ad avviso del Collegio anche la suddetta motivazione resiste alle critiche mosse dalle odierne ricorrenti, le quali si risolvono ancora una volta nel tentativo di riproporre valutazioni di fatto, escluse in questa sede di legittimità. In particolare la sentenza del giudice di rinvio ha correttamente applicato i principi fissati dalla sentenza rescindente. In particolare essa, nell’escludere il carattere offensivo delle espressioni usate nel volantino e nell’escludere altresì la diretta riferibilità delle stesse a persone specificamente ìndìviduabili, è pienamente rispettosa del principio secondo cui, anche nel caso in cui, come nella specie, il diritto di critica sia esercitato a mezzo della satira, questa non può recare pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro di chi ne è oggetto. La stessa sentenza ha inoltre correttamente tenuto conto dell’ulteriore principio espresso dalla sentenza rescindente secondo cui - l’esistenza del pregiudizio deve essere verificata alla luce e nel contesto del linguaggio usato dalla satira il quale è essenzialmente simbolico e paradossale.
L’ulteriore profilo del ricorso, concernente l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui, anche a voler ritenere l’esistenza di una qualche potenzialità offensiva dello scritto, mancherebbero comunque gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo, deve ritenersi assorbito.
Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.
In applicazione del criterio della soccombenza le ricorrenti vengono condannate al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso; condanna le società ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 28,00, oltre euro 3.500,00 per onorari, e oltre spese generali e accessori di legge